Regolamento Arbitrale
I – DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 – APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
1. Il Regolamento è applicato se richiamato con qualsiasi espressione dalla convenzione arbitrale o altro accordo tra le parti. Se la convenzione fa rinvio alla Camera Arbitrale Islamica in Italia, tale rinvio è interpretato come previsione di applicazione del Regolamento.
2. Al di fuori di quanto previsto dal comma precedente, il Regolamento è applicato se una parte notifica una domanda di arbitrato contenente la proposta di applicazione del Regolamento e l’altra parte accetta tale proposta nel primo atto processuale.
ART. 2 – NORME APPLICABILI AL PROCEDIMENTO
1. Il procedimento arbitrale è disciplinato dal presente Regolamento, dal Tribunale Sciaraitico e dalle regole fissate di comune accordo dalle parti sino alla costituzione del Tribunale Sciaraitico in quanto compatibili con il Regolamento.
2. Il procedimento è comunque ispirato alla libertà di forma e ai canoni di diritto processuale della Shari’a.
3. Sono fatte salve le norme inderogabili applicabili al procedimento arbitrale.
4. In ogni caso, in ogni fase del giudizio è attuato il principio del contraddittorio e della parità di trattamento delle parti.
ART. 3 – NORME APPLICABILI AL MERITO DELLA CONTROVERSIA
1. Il Tribunale Sciaraitico decide il merito della controversia secondo diritto se le parti non hanno espressamente previsto che decida secondo equità.
2. L’arbitrato ha natura di arbitrato rituale ai sensi del codice di procedura civile.
3. Per cause dal valore inferiore ad € 5.000,00, il Tribunale Sciaraitico decide sempre secondo equità.
4. Quando il Tribunale Sciaraitico decide secondo equità, tiene sempre conto dei principi che ispirano la Shari’a.
5. Quando il Tribunale Sciaraitico decide secondo diritto, applica i precetti della Shari’a comuni alle nazioni islamiche. Se ciascuna delle parti ha una cittadinanza in comune fra loro, e tale cittadinanza è di un paese che include la Shari’a nel proprio ordinamento, il Tribunale Sciaraitico applica la Shari’a come interpretata ed applicata in tale paese. Per le situazioni e le questioni non regolate dalla Shari’a, si applica il diritto italiano.
ART. 4 – SEDE DELL’ARBITRATO
1. La sede dell’arbitrato è fissata dalle parti nella convenzione arbitrale. In mancanza, la sede dell’arbitrato è fissata dal Tribunale Sciaraitico. In mancanza, la sede dell’arbitrato è Milano.
2. Il Tribunale Sciaraitico può prevedere che si svolgano in luogo diverso dalla sede udienze o altri atti del procedimento.
ART. 5 – LINGUA DELL’ARBITRATO
1. La lingua dell’arbitrato è scelta dalle parti nella convenzione arbitrale o successivamente sino alla costituzione del Tribunale Sciaraitico.
2. In difetto di accordo tra le parti, la lingua dell’arbitrato è determinata dal Tribunale Sciaraitico.
3. Il Tribunale Sciaraitico può autorizzare la produzione di documenti redatti in una lingua diversa da quella dell’arbitrato e può ordinare che i documenti siano accompagnati da una traduzione nella lingua dell’arbitrato.
ART. 6 – DEPOSITO E TRASMISSIONE DEGLI ATTI
Le parti depositano atti e documenti secondo le disposizioni del Tribunale Sciaraitico, preferibilmente mediante strumenti informatici.
ART. 7 – TERMINI
1. I termini previsti dal Regolamento o dal Tribunale Sciaraitico non sono a pena di decadenza, se la decadenza non è espressamente prevista dal provvedimento che li fissa.
2. Il Tribunale Sciaraitico può prorogare, prima della scadenza, i termini da essi fissati. I termini fissati a pena di decadenza possono essere prorogati soltanto per giustificati motivi ovvero con il consenso di tutte le parti.
3. Nel computo dei termini non si calcola il giorno iniziale. Se il termine scade il sabato o un giorno non lavorativo, esso è prorogato al successivo giorno lavorativo.
ART. 8 – RISERVATEZZA
La Camera Arbitrale, le parti, i difensori, il Tribunale Sciaraitico, i consulenti tecnici sono tenuti a osservare la riservatezza del procedimento e della sentenza arbitrale, fatta salva la necessità di avvalersi di quest’ultimo per la tutela di un proprio diritto o se previsto dalla legge, fatto salvo quanto previsto in tema di pubblicazione della sentenza arbitrale per inottemperenza o per finalità di ricerca.
ART. 9 – COMPORTAMENTO SECONDO BUONA FEDE
1. In ogni fase del procedimento gli arbitri, i consulenti tecnici, le parti e i difensori devono agire secondo buona fede.
2. Le parti si impegnano a ottemperare alle sentenze arbitrali, alle ordinanze e ai provvedimenti degli arbitri.
3. Il Tribunale Sciaraiticopuò sanzionare gli inadempimenti ai propri provvedimenti e i comportamenti abusivi contrari a buona fede.
4. Nella ripartizione dei costi il Tribunale Sciaraitico tiene conto della condotta delle parti e dei difensori.
II – LA FASE INIZIALE
ART. 10 – DOMANDA DI ARBITRATO
1. L’attore che intende promuovere l’arbitrato notifica la domanda di arbitrato. La domanda è contestualmente notificata alla Camera Arbitrale Islamica.
2. La domanda di arbitrato è sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura e contiene ovvero è accompagnata da:
a. il nome e il domicilio delle parti;
b. la descrizione della controversia;
c. l’indicazione delle domande e del relativo valore economico;
d. la proposta di nomina dell’arbitro unico, o la nomina di un arbitro nel caso il Tribunale Sciaraitico sia composto da un collegio di tre arbitri
e. l’eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda e ogni documento che la parte ritenga utile produrre;
f. le eventuali indicazioni sulle eventuale pronuncia secondo equità, sulla sede e sulla lingua dell’arbitrato;
g. la procura conferita al difensore eventualmente nominato;
h. la convenzione arbitrale.
ART. 11 – RISPOSTA ALLA DOMANDA DI ARBITRATO
1. Il convenuto notifica all’attore la risposta alla domanda di arbitrato, con eventuali domande riconvenzionali, entro 30 giorni dalla notificazione della domanda di arbitrato. La domanda è contestualmente notificata alla Camera Arbitrale Islamica.
2. Nel caso in cui il convenuto non depositi la risposta o non partecipi a qualsiasi fase del procedimento, l’arbitrato prosegue in sua assenza.
3. La risposta è sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura e contiene ovvero è accompagnata da:
a. nome e domicilio del convenuto;
b. l’esposizione, anche breve e sommaria, della difesa;
c. eventuali domande riconvenzionali e relativo valore economico;
d. l’eventuale accettazione o rifiuto dell’arbitro unico proposto dall’attore, o la nomina di un arbitro nel caso il Tribunale Sciaraitico sia composto da un collegio di tre arbitri
e. l’eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti e ogni documento che la parte ritenga utile produrre;
f. le eventuali indicazioni sulle eventuale pronuncia secondo equità, sulla sede e sulla lingua dell’arbitrato;
g. la procura conferita al difensore eventualmente nominato;
ART. 12 – RIUNIONE DI ARBITRATI PRIMA DELLA COSTITUZIONE DEL TRIBUNALE SCIARAITICO
Il Tribunale Sciaraitico, informato dell’eventuale pendenza di altra domanda di arbitrato che coinvolge le medesime parti del procedimento dinanzi a sé, può riunire il procedimento con il consenso delle parti
ART. 13 – INCOMPETENZA DEL TRIBUNALE SCIARAITICO
L’eccezione circa l’esistenza, la validità o l’efficacia della convenzione arbitrale o circa la competenza del Tribunale Sciaraitico deve essere proposta, a pena di decadenza, nel primo atto o nella prima udienza successiva alla domanda cui l’eccezione si riferisce.
ART. 14 – NUMERO DEGLI ARBITRI
1. Il numero degli arbitri è compongono il Tribunale Sciaraitico è uno o tre.
2. Salva diversa indicazione delle parti, il Tribunale Sciaraitico è composto da un arbitro unico.
ART. 15 – NOMINA DEGLI ARBITRI
1. Ricevuta la domanda di arbitrato e la risposta alla domanda, il Presidente della Camera Arbitrale Islamica nomina l’arbitro unico concordemente designato dalle parti.
2. Nel caso le parti abbiano indicato che il numero degli arbitri che compongono il Tribunale sciaraitico sia di tre, i due arbitri rispettivamente nominati dalle parti negli atti introduttivi designano il terzo arbitro del Tribunale Sciaraitico, che assume le funzioni di presidente.
3. In difetto di designazione concorde dell’arbitro unico o del terzo arbitro, il Presidente della Camera Arbitrale Islamica nomina un arbitro scelto fra i soci della Camera Arbitrale Islamica. Nella scelta dell’arbitro, si tiene conto della provenienza delle parti, della materia della controversia. La scelta, per quanto possibile, è ispirata a principio di rotazione negli incarichi. Prima di provvedere alla nomina dell’arbitro, il Presidente fissa un termine perentorio di 7 (sette) giorni per consentire alle parti o ai due arbitri la nomina concorde dell’arbitro unico o del terzo arbitro.
ART. 16 – INCOMPATIBILITÀ
Non possono essere nominati arbitri i soggetti titolari di qualsivoglia carica nella Camera Arbitrale Islamica
ART. 17 – ACCETTAZIONE DEGLI ARBITRI
1. Gli arbitri devono trasmettere alle Parti la dichiarazione di accettazione entro il termine di 14 (quattordici) giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione di nomina.
2. L’accettazione della nomina può essere subordinata all’accettazione del compenso dovuto agli arbitri secondo i termini del presente regolamento e al versamento di un acconto sui compensi pari al 30%.
3. Con l’accettazione, gli arbitri devono trasmettere la dichiarazione di indipendenza alle Parti, indicando qualsivoglia relazione che li lega alle parti o ai loro difensori.
ART. 18 – OSSERVAZIONI DELLE PARTI, CONFERMA E RICUSAZIONE DEGLI ARBITRI
1. Le Parti possono presentare istanza motivata di ricusazione entro 10 giorni dalla ricezione della dichiarazione dell’arbitro.
2. Decorso il termine previsto al paragrafo che precede, l’arbitro si intende confermato.
ART. 19 – SOSTITUZIONE DEGLI ARBITRI
L’arbitro è sostituito con la nomina di un nuovo arbitro nei casi e modi previsti dal codice di procedura civile italiano.
ART. 20 – IRREGOLARE FORMAZIONE DEL TRIBUNALE SCIARAITICO
Il Tribunale Sciaraitico che ravvisi nella nomina dei propri membri la violazione di una norma inderogabile applicabile al procedimento o delle disposizioni del Regolamento, può depositare presso la Camera Arbitrale Islamica ordinanza motivata di restituzione degli atti che equivale a rinuncia di tutti i membri del Tribunale Sciaraitico.
IV – IL PROCEDIMENTO
ART. 21 – COSTITUZIONE DEL TRIBUNALE SCIARAITICO
1. L’arbitro unico o i tre arbitri si costituiscono in Tribunale Sciaraitico il più rapidamente possibile, e comunque entro 30 giorni dalla data in cui hanno ricevuto gli atti e i documenti trasmessi dalle parti.
2. La costituzione del Tribunale Sciaraitico avviene mediante redazione di un atto datato e sottoscritto dagli arbitri.
ART. 22 – POTERI DEL TRIBUNALE SCIARAITICO
1. Il Tribunale Sciaraitico definisce modalità e termini relativi alla prosecuzione del procedimento all’atto della propria costituzione e comunque non oltre la prima udienza.
2. In ogni momento successivo all’avvio dell’arbitrato, il Tribunale Sciaraitico può chiedere ai rappresentanti delle parti prova dei poteri di rappresentanza.
3. Alla prima riunione delle parti, il Tribunale Sciaraitico può tentare di comporre la controversia tra le parti. Il tentativo può essere ripetuto in qualunque momento successivo.
4. Se un terzo chiede di partecipare a un arbitrato pendente oppure se una parte richiede la partecipazione di un terzo, il Tribunale Sciaraitico, sentite le parti, decide tenuto conto di tutte le circostanze rilevanti.
ART. 23 – MISURE CAUTELARI O PROVVISORIE
1. Salvo diverso accordo delle parti, il Tribunale Sciaraitico, su domanda di parte, ha il potere di adottare tutti i provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che non siano vietati da norme inderogabili applicabili al procedimento.
2. Su istanza della parte ricorrente, il Tribunale Sciaraitico può pronunciare l’ordinanza senza sentire l’altra parte se dalla sua convocazione può derivare grave pregiudizio alle ragioni dell’istante. In tal caso, il Tribunale Sciaraitico, con il provvedimento che accoglie l’istanza, fissa nei successivi 10 giorni l’udienza per la discussione delle parti e gli eventuali termini per il deposito di memorie. Il Tribunale Sciaraitico, all’udienza o comunque entro i successivi 5 giorni, nel contraddittorio delle parti, con ordinanza conferma, modifica o revoca il provvedimento già concesso.
3. Il Tribunale Sciaraitico può subordinare la concessione di tali provvedimenti a idonea garanzia della parte istante.
4. L’eventuale proposizione di una domanda cautelare dinanzi alla competente autorità giudiziaria non comporta rinuncia agli effetti della convenzione arbitrale né alla domanda di arbitrato eventualmente proposta.
ART. 24 – UDIENZE
1. Le udienze sono fissate dal Tribunale Sciaraitico e comunicate alle parti.
2. Le parti possono partecipare alle udienze personalmente o a mezzo di rappresentanti ed essere assistite da difensori. Il Tribunale Sciaraitico può consentire la partecipazione all’udienza con ogni mezzo idoneo, anche mediante strumenti di videoconferenza.
3. Delle udienze è redatto e verbale, mediante supporto digitale. Il verbale è sottoscritto dagli arbitri. Le Parti ratificano il contenuto del verbale con comunicazione, anche elettronica.
4. Salvo diverso accordo delle parti, le udienze sono riservate.
ART. 25 – ISTRUZIONE PROBATORIA
1. Il Tribunale Sciaraitico istruisce la causa con tutti i mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti, e assume le prove secondo le modalità che ritiene opportune.
2. Il Tribunale Sciaraitico valuta liberamente tutte le prove, salvo quelle che hanno efficacia di prova legale secondo le norme applicabili al procedimento o al merito della controversia.
3. Il Tribunale Sciaraitico può delegare l’assunzione delle prove ammesse a un proprio membro.
ART. 26 – CONSULENZA TECNICA
1. Il Tribunale Sciaraitico può nominare, su istanza di parte o d’ufficio, uno o più consulenti tecnici.
2. Il consulente tecnico d’ufficio ha i doveri di indipendenza imposti dal Regolamento agli arbitri e ad esso si applica la disciplina della conferma e della ricusazione prevista per gli stessi.
3. Il consulente tecnico d’ufficio deve consentire alle parti e ai consulenti tecnici di parte eventualmente nominati di assistere alle operazioni peritali.
ART. 27 – DOMANDE NUOVE
Il Tribunale Sciaraitico, sentite le parti, decide sull’ammissibilità di domande nuove, tenuto conto di ogni circostanza, incluso lo stato del procedimento.
ART. 28 – PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
1. Quando ritiene il procedimento maturo per la pronuncia della sentenza arbitrale, il Tribunale Sciaraitico dichiara la chiusura della trattazione anche limitatamente alle domande o questioni che intende decidere e può invitare le parti a precisare le conclusioni.
2. Il Tribunale Sciaraitico può, inoltre, fissare un termine per il deposito di memorie conclusionali, memorie di replica e un’udienza di discussione finale.
3. Dopo la chiusura della trattazione, le parti non possono proporre nuove domande, compiere nuove allegazioni, produrre nuovi documenti o proporre nuove istanze istruttorie, salva diversa determinazione del Tribunale Sciaraitico.
ART. 29 – RINUNCIA AGLI ATTI
1. Le parti o i loro difensori comunicano agli arbitri la rinuncia agli atti per transazione o per altro motivo, così esonerando il Tribunale Sciaraitico dall’obbligo di pronunciare la sentenza arbitrale.
2. L’estinzione del procedimento è dichiarata dal Tribunale Sciaraitico.
V – LA SENTENZA ARBITRALE
ART. 30 – DELIBERAZIONE, FORMA E CONTENUTO DELLA SENTENZA ARBITRALE
1. La sentenza arbitrale, che costituisce lodo arbitrale, è deliberata con la partecipazione di tutti i membri del Tribunale Sciaraitico e assunto a maggioranza di voti. In tale ultimo caso, la sentenza arbitrale deve dare atto che è stato deliberata con la partecipazione di tutti gli arbitri, nonché dell’impedimento o del rifiuto di chi non sottoscrive.
2. La sentenza arbitrale è redatta per iscritto, anche mediante strumenti digitali, e contiene:
a. l’indicazione degli arbitri, delle parti, dei loro difensori;
b. l’indicazione della convenzione arbitrale;
c. l’indicazione della sede dell’arbitrato;
d. l’indicazione delle conclusioni delle parti;
e. l’esposizione succinta dei motivi della decisione, anche richiamando precedenti espressi da corti sciaraitiche;
f. il dispositivo;
g. la decisione sulla ripartizione dei costi del procedimento.
3. La sentenza arbitrale può contenere formule liturgiche religiose. La sottoscrizione della sentenza arbitrale è preferibilmente in forma digitale. Di ogni sottoscrizione deve essere indicata la data. Le sottoscrizioni possono avvenire in luoghi e tempi diversi.
4. Il Tribunale Sciaraitico, su istanza di parte, può autorizzare la trasmissione della sentenza arbitrale ordinare ad associazioni culturali islamiche attive nel territorio dove la parte soccombente è domiciliata. Può inoltre autorizzare la pubblicazione in bollettini e periodici, a cura e spese della parte soccombente. Se la pubblicazione non avviene nel termine stabilito dal Tribunale Sciaraitico, può procedervi la parte a favore della quale è stata disposta, con diritto a ripetere le spese dall'obbligato.
ART. 31 – DEPOSITO E COMUNICAZIONE DELLA SENTENZA ARBITRALE
1. Il Tribunale Sciaraitico deposita la sentenza arbitrale presso il domicilio dell’arbitro unico o del presidente del Tribunale, inviandone un esemplare in originale alla Camera Arbitrale Islamica, che lo conserva.
2. Il Tribunale Sciaraitico trasmette la sentenza arbitrale ad ogni parte entro 10 giorni dalla data del deposito.
ART. 32 – TERMINE PER IL DEPOSITO DELLA SENTENZA ARBITRALE
1. Il Tribunale Sciaraitico deve depositare la sentenza arbitrale definitiva entro sei mesi dalla sua costituzione salvo diverso accordo delle parti.
2. In ogni caso, il termine per il deposito può essere prorogato, anche d’ufficio, dalla Camera Arbitrale Islamica.
ART. 33 – SENTENZA PARZIALE E SENTENZA NON DEFINITIVA
1. Il Tribunale Sciaraitico può pronunciare uno o più sentenze arbitrali, anche parziali o non definitive.
2. Le sentenze di cui al pargarafo che precede determinano di diritto la proroga del termine di deposito della sentenza arbitrale definitiva.
ART. 34 – CORREZIONE DELLA SENTENZA ARBITRALE
1. L’istanza di correzione di errori materiali o di calcolo deve essere COMUNICATA entro 30 giorni dalla ricezione della sentenza arbitrale.
2. Il Tribunale Sciaraitico, sentite le parti, decide con provvedimento entro 60 giorni dal ricevimento dell’istanza. Il provvedimento è parte integrante della sentenza arbitrale.
VI – I COSTI DEL PROCEDIMENTO
ART. 35 – VALORE DELLA CONTROVERSIA
Il valore della controversia, ai fini della definizione dei costi di procedimento segue le regole previste dal codice di procedura civile italiano.
ART. 36 – COSTI DEL PROCEDIMENTO
1. La liquidazione definitiva dei costi del procedimento è disposta dal Tribunale Sciaraitico con la sentenza arbitrale.
2. Il compenso degli arbitri corrisponde alla metà dei compensi medi stabiliti dalle tabelle forensi secondo il valore della controversia. Accettando il presente regolamento arbitrale, le parti accettano i compensi come sopra determinati, anche ai fini del recupero giudiziale del credito da parte degli arbitri.
3. In caso di particolare complessità della controversia, il compenso liquidato può essere maggiore rispetto a quello determinato al paragrafo precedente. Se non accettato dalle parti, il compenso è determinato dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale Islamica, che agisce quale arbitratore ai sensi dell’art. 1349 c.c.
4. Le parti sono solidalmente responsabili del pagamento dei costi del procedimento.
ART. 37 – DEPOSITI ANTICIPATI E FINALI
1. Il Tribunale Sciaraitico, al momento della propria costituzione, può fissare un termine per il deposito di un acconto iniziale sul compenso, da corrispondersi in pari misura tra le parti.
2. Se una parte non deposita l’importo richiesto, il Tribunale Sciaraitico può richiederlo all’altra parte e fissare un termine per il pagamento.
3. In caso di mancato deposito entro il termine fissato, Il Tribunale Sciaraitico, ricevuto parere favorevole del Presidente della Camera Arbitrale Islamica, può sospendere il procedimento. In tal caso, il termine per il deposito della sentenza arbitrale è sospeso.
4. Decorso un mese dalla comunicazione del provvedimento di sospensione senza che il deposito sia eseguito dalle parti, il Tribunale Sciaraitico, ricevuto parere favorevole del Presidente della Camera Arbitrale Islamica, può dichiarare l’estinzione del procedimento.
ART. 38 – ENTRATA IN VIGORE
Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di adozione da parte della Camera Arbitrale Islamica.