Statuto della Camera Arbitrale Islamica
ART. 1 – Denominazione – sede - durata
1. È costituita l’Associazione non riconosciuta denominata “CAMERA ARBITRALE ISLAMICA ITALIANA“ regolata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, oltre che dal presente Statuto (in seguito anche la “Associazione”).
2. L’Associazione ha sede in Padova, Via Armistizio n. 13. Il Consiglio Direttivo può fissare uno o più domicili ulteriori, idonei alla ricezione di corrispondenza.
3. L’Associazione può istituire sezioni o sedi secondarie.
4. L’Associazione ha durata illimitata.
ART. 2 – scopo associativo
1. L’Associazione non ha fine di lucro e si propone lo scopo di promuovere la cultura dell’arbitrato come metodo di risoluzione delle controversie all’interno della comunità islamica italiana.
2. Nell’ambito del perseguimento dello scopo associativo l’Associazione potrà elaborare regolamenti arbitrali, organizzare conferenze e pubblicare scritti scientifici attinenti alla tematica dell’arbitrato.
ART. 3 – associati e norme sull’ammissione
1. Sono ammessi a far parte dell’Associazione le persone fisiche e le associazioni che intendano collaborare al raggiungimento dello scopo sociale.
2. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
3. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
4. Chiunque abbia interesse ad aderire all’Associazione presenta la propria candidatura indicando i propri dati anagrafici nonché i recapiti di posta elettronica. La candidatura precisa che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea.
5. La candidatura deve essere sponsorizzata e controfirmata da almeno due soci iscritti all’Associazione da non meno di due anni. La candidatura è indirizzata al Presidente o al Segretario, a cura di uno dei soci che controfirma la candidatura.
6. Il Consiglio Direttivo, ricevuta una succinta relazione sul profilo del candidato da parte dei soci che controfirmano la candidatura, delibera l’ammissione del candidato all’Associazione.
7. L’eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’interessato può proporre appello al Collegio Giurisdizionale entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Organo di Controllo regolarmente convocato deciderà in merito all’appello presentato. All’appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio.
ART. 4 – associati e norme sull’ammissione
1. Gli associati hanno il diritto di:
a) partecipare in Assemblea con diritto di voto
b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, e di parteciparvi;
2. Il diritto di elettorato attivo e passivo spetta ai soli soci iscritti all’associazione da non meno di due anni. In deroga al precedente capoverso, i soci che hanno sottoscritto l’atto costitutivo godono dell’elettorato attivo e passivo sin dalla data di costituzione dell’Associazione
3. L’esercizio dei diritti sociali è subordinato al regolare versamento della quote associative dovute.
4. Gli associati hanno il dovere di:
a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
5. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, rimborsabili e non sono rivalutabili.
ART. 5 – Cause di cessazione del rapporto associativo
1. La qualità di associato si perde per:
a) recesso volontario o morte. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
b) mancato pagamento della quota associativa entro 90 giorni dall’inizio dell’esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento.
2. L’associato può invece essere escluso dall’Associazione per:
a) comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari, del Codice etico o delle deliberazioni degli organi sociali;
c) aver arrecato all’Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’associato escluso può proporre appello al Collegio giurisdizionale, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all’appello proposto deciderà il Collegio Giurisdizionale regolarmente convocato; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all’ordine del giorno. All’appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione del Collegio Giurisdizionale, ai fini del ricorso, l’associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.
4. L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
ART. 6 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell’associazione:
L'Assemblea
Il Consiglio Direttivo
il Presidente
Il Segretario
il Tesoriere
il Collegio giurisdizionale;
ART. 7 – l’Assemblea
1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l’indicazione del delegante e del delegato.
3. L’Assemblea è convocata dal Presidente o dal Segretario, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea può essere inoltre convocata:
a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.
4. Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Segretario deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta.
5. Qualora il Segretario non provveda alla convocazione nei termini indicati, il Collegio Giurisdizionale deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell’Assemblea.
6. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L’avviso deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del giorno. L’adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 1 ora dopo la prima convocazione.
7. L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
8. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Segretario o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
9. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, o da socio partecipante all’assemblea appositamente nominato.
ART. 8 – Assemblea ordinaria: competenze e quorum
1. È compito dell’Assemblea ordinaria:
a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
b) approvare l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
c) approvare l’eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
e) eleggere e revocare i componenti del Collegio Giurisdizionale;
f) approvare eventuali regolamenti attuativi dello statuto;
2. L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
3. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
ART. 9 – Assemblea straordinaria: competenze e quorum
1. È compito dell’Assemblea straordinaria:
a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione;
2. Per le modifiche statutarie, l’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione.
ART. 10 – Regole di voto
1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L’esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa.
3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti.
4. L'esercizio del voto in assemblea può avvenire attraverso strumentazioni elettroniche e telematiche, che garantiscano la partecipazione a distanza ovvero da remoto dei soci.
5. Al fine di procedere alle operazioni di voto secondo le modalità disciplinate dal precedente comma, l’Associazione si avvale di strumentazioni elettroniche ovvero di piattaforme telematiche che garantiscano l'accessibilità a tutti i soci, la sicurezza dei dati, la riservatezza del voto e la corretta registrazione dei voti.
6. Le strumentazioni elettroniche e le piattaforme telematiche di cui al precedente comma devono garantire a ciascun socio il diritto di accedere al sistema di votazione elettronica mediante credenziali personali e intrasmissibili e la procedura di autenticazione deve garantire la massima riservatezza e sicurezza.
7. Le operazioni di voto disciplinate dal comma 4 e seguenti del presente articolo si svolgono secondo le istruzioni fornite dall'Associazione, entro i tempi stabiliti per l'Assemblea. I voti espressi elettronicamente sono validi ai fini del raggiungimento del quorum e per l'adozione delle delibere, a condizione che il sistema di votazione rispetti i requisiti di sicurezza e affidabilità previsti dalla legge e dal presente statuto.
ART. 11 – Consiglio Direttivo: composizione - durata in carica - funzionamento
1. Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione, è eletto dall’Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), comunque sempre in numero dispari, secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina e dei successivi rinnovi.
2. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
4. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno.
5. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
6. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l’Assemblea.
7. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Segretario; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
8. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
9. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
10. Di ogni riunione consiliare viene redatto verbale riassuntivo, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato.
11. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.
12. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
13. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:
a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
b) redigere l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
c) redigere l’eventuale bilancio sociale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
d) nominare il Presidente, il Segretario e il Tesoriere dell’Associazione;
e) decidere sulle domande di adesione all’Associazione e sull’esclusione degli associati;
f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione;
g) decidere l’eventuale quota associativa annuale, determinandone l’ammontare;
h) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
i) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;
j) curare la tenuta dei libri sociali dell’Associazione;
k) deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
l) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
m) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell’Associazione.
ART. 12 – Presidente: poteri e durata in carica
1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dell’Associazione è nominato all’interno del Consiglio Direttivo.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l’elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere
6. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:
a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
b) curare l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
adottare, in caso di necessità, provvedimenti d’urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
c) convocare e presiedere l’Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
ART. 13 – Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo
1. La carica di Consigliere si perde per:
a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
b) revoca da parte dell’Assemblea ordinaria;
c) sopraggiunte cause di incompatibilità
d) perdita della qualità di associato.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall’incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell’ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salva la ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione.
3. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla conferma da parte dell’Assemblea i Consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio direttivo.
4. Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo.
5. Fino all’elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.
ART. 14 – Collegio Giurisdizionale: composizione, durata in carica e funzionamento
1. Il Collegio Giurisdizionale è formato da 3 (tre) membri, eletti dall’Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere iscritto all’Albo degli avvocati.
2. Il Collegio Giurisdizionale rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. Delle proprie riunioni il Collegio Giurisdizionale redige verbale.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri del Collegio Giurisdizionale decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea.
6. I membri del Collegio Giurisdizionale, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione nel corso del proprio mandato. In deroga al precedente capoverso, i soci che hanno sottoscritto l’atto costitutivo possono ricoprire cariche associative e al contempo comporre il Collegio Giurisdizionale designato al momento della costituzione dell’Associazione. Durante il proprio mandato, i membri del Collegio Giurisdizionale non possono essere nominati arbitri ai sensi dei regolamenti arbitrali adottati dall’Associazione.
7. I membri del Collegio Giurisdizionale hanno il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.
8. Il Collegio Giurisdizionale ha diritto di accesso alla documentazione dell’Associazione rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
9. Il Collegio Giurisdizionale è inoltre competente a decidere tutte le controversie aventi ad oggetto le obbligazioni scaturenti dalle regole statutarie e regolamentari tra associati e tra gli associati e gli organi associativi, compresa la validità delle delibere degli organi associativi. Il Collegio Giurisdizionale decide secondo arbitrato rituale i giudizi aventi ad oggetto le predette obbligazioni, secondo il regolamento arbitrale adottato dall’Associazione, fatte salve le disposizioni sulla composizione e costituzione del Tribunale Arbitrale.
10. Aderendo all’Associazione, i soci accettano di devolvere ad arbitrato le controversie descritte nel paragrafo che precede.
11. È compito del Collegio Giurisdizionale:
a) pronunciarsi in via d'appello sul provvedimento di esclusione dell’Associato deliberato dal Consiglio Direttivo, su richiesta dell'Associato interessato;
b) vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
c) vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione, e sul suo concreto funzionamento
ART. 15 – Responsabilità degli organi sociali
Delle obbligazioni contratte dall’Associazione rispondono, oltre all’Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione.
ART. 16 – Risorse economiche
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
a) quote associative;
b) contributi pubblici e privati;
c) donazioni e lasciti testamentari;
d) attività di raccolta fondi;
e) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
f) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
ART. 17 – Bilancio di esercizio
1. L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall’Assemblea ordinaria. Quest’ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio, ma comunque un tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.
ART. 18 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio
1. Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto ad enti del Terzo settore.
ART. 19 – Norme transitorie e di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.
2. Il primo Consiglio Direttivo ed il primo Collegio Giurisdizionale sono costituiti secondo le indicazioni dell’atto costitutivo.
3. Quando le norme statutarie e regolamentari fanno riferimento ad un’anzianità di iscrizione all’Associazione al fine dell’esercizio di determinate facoltà o prerogative, deve intendersi che tale requisito sia soddisfatto per gli associati che hanno sottoscritto l’atto costitutivo, a prescindere dall’effettiva anzianità di iscrizione.